Sentenza 39/1963 (ECLI:IT:COST:1963:39)
Massima numero 1758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  03/04/1963;  Decisione del  03/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 39/63. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE ART. 41 - PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - CONTENUTO AD INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 41 della Costituzione contiene una espressa riserva di legge la quale esige, quanto meno, che il legislatore "determini i criteri e le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidate al Governo, evitando che esse vi svolgono in modo assolutamente discrezionale." "La riserva di legge, quindi, ha proprio la funzione di circoscrivere il controllo e di disciplinare l'esercizio, allo scopo di evitare che - attraverso la indefinita espansione del controllo stesso - venga annullato il diritto di liberta' garantito dalla Costituzione. Percio', l'assoluta mancanza di tale disciplina fa sorgere il vizio di costituzionalita'." (Nella specie viene dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione del principio della riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione - dell'art. 253 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, e in via conseguenziale, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 339).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte