Sentenza 40/1963 (ECLI:IT:COST:1963:40)
Massima numero 1759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  03/04/1963;  Decisione del  03/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 40/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PUBBLICO MINISTERO - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Secondo il sistema che regola il procedimento incidentale di legittimita' costituzionale, il P.M. e le parti possono sollevare la questione di legittimita' costituzionale, ma spetta all'autorita' giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio valutare la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa e la sua non manifesta infondatezza, e disporre, quindi, la trasmissione degli atti a questa Corte (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). Tale duplice valutazione, come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare (sent. n. 109 del 1962), e' di competenza dell'autorita' giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, e il P.M. non puo' sostituirsi ad essa, non avendo competenza a emettere provvedimenti decisori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte