Sentenza 43/1963 (ECLI:IT:COST:1963:43)
Massima numero 1762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/63. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DISCIPLINA VINCOLISTICA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DIVERSA MISURA DEGLI AUMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE - NON CONTRASTA CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. (COSTITUZIONE, ART. 3; LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253; LEGGE 1x MAGGIO 1955, N. 368).
SENT. 43/63. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DISCIPLINA VINCOLISTICA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DIVERSA MISURA DEGLI AUMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE - NON CONTRASTA CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. (COSTITUZIONE, ART. 3; LEGGE 23 MAGGIO 1950, N. 253; LEGGE 1x MAGGIO 1955, N. 368).
Testo
Non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza tutte le volte che la disparita' di trattamento sia determinata da situazioni particolari, di fronte alle quali il legislatore abbia ragionevolmente ritenuto di dover predisporre particolari discipline, purche' resti fermo il rispetto dei canoni inderogabili posti nel 1x comma dell'art. 3 della Costituzione e resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o gruppi. (Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, 3x comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, 2x comma, della legge 1x maggio 1955, n. 368, che, nel regolare il graduale passaggio dal regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione degli immobili urbani, ha disposto limitazioni nella misura degli aumenti dei canoni di locazione a favore di alcune categorie di inquilini economicamente piu' deboli, la cui identificazione e' disciplinata con norme di carattere generale ed astratto).
Non sussiste contrasto con il principio di eguaglianza tutte le volte che la disparita' di trattamento sia determinata da situazioni particolari, di fronte alle quali il legislatore abbia ragionevolmente ritenuto di dover predisporre particolari discipline, purche' resti fermo il rispetto dei canoni inderogabili posti nel 1x comma dell'art. 3 della Costituzione e resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o gruppi. (Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, 3x comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, 2x comma, della legge 1x maggio 1955, n. 368, che, nel regolare il graduale passaggio dal regime vincolistico a quello libero nei contratti di locazione degli immobili urbani, ha disposto limitazioni nella misura degli aumenti dei canoni di locazione a favore di alcune categorie di inquilini economicamente piu' deboli, la cui identificazione e' disciplinata con norme di carattere generale ed astratto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte