Sentenza 44/1963 (ECLI:IT:COST:1963:44)
Massima numero 1763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 44/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE A PROMUOVERE - ESCLUSIONE - VALIDITA' DEL PRINCIPIO ANCHE NEI CASI IN CUI AL GIUDICE ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E' NEGATO DI RINVIARE LA CAUSA AL COLLEGIO QUANDO E' VIETATO DI EMETTERE PRONUNCIE IN BASE AD ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO E NON REGISTRATI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23; LEGGE 3 DICEMBRE 1942, N. 1548, ART. 2).
SENT. 44/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE A PROMUOVERE - ESCLUSIONE - VALIDITA' DEL PRINCIPIO ANCHE NEI CASI IN CUI AL GIUDICE ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E' NEGATO DI RINVIARE LA CAUSA AL COLLEGIO QUANDO E' VIETATO DI EMETTERE PRONUNCIE IN BASE AD ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO E NON REGISTRATI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23; LEGGE 3 DICEMBRE 1942, N. 1548, ART. 2).
Testo
Il giudice incaricato della istruttoria nei procedimenti civili non e' competente a promuovere una questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio instaurato avanti all'ufficio giudiziario al quale e' addetto (v. sentenza n. 109 del 1962). In particolare la valutazione del carattere determinante del documento (da esibire in giudizio) che si afferma fiscalmente irregolare, non puo' essere compiuta dal giudice della istruzione, perche' esige il previo accertamento della completezza dell'istruttoria, che solo dal collegio puo' essere compiuto. (Nella specie e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale nei confronti di varie disposizioni della legge sul registro, della legge tributaria sulle successioni e sull'imposta di bollo, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto impongono la sospensione del processo quando sia rilevata la irregolarita' fiscale di atti e documenti da esibire in giudizio).
Il giudice incaricato della istruttoria nei procedimenti civili non e' competente a promuovere una questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio instaurato avanti all'ufficio giudiziario al quale e' addetto (v. sentenza n. 109 del 1962). In particolare la valutazione del carattere determinante del documento (da esibire in giudizio) che si afferma fiscalmente irregolare, non puo' essere compiuta dal giudice della istruzione, perche' esige il previo accertamento della completezza dell'istruttoria, che solo dal collegio puo' essere compiuto. (Nella specie e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale nei confronti di varie disposizioni della legge sul registro, della legge tributaria sulle successioni e sull'imposta di bollo, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto impongono la sospensione del processo quando sia rilevata la irregolarita' fiscale di atti e documenti da esibire in giudizio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte