Sentenza 45/1963 (ECLI:IT:COST:1963:45)
Massima numero 1764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/04/1963;  Decisione del  04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1765  1766


Titolo
SENT. 45/63 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - NORME CHE IMPONGONO AL GIUDICE DI ESAMINARE GLI ATTI E I DOCUMENTI PRODOTTI SOLTANTO DOPO CHE SI E' ASSOLTO ALL'OBBLIGAZIONE FISCALE CONNESSA ALLA REGISTRAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - OPERATIVITA' DELLE NORME NON SULL'AZIONE, MA SULLA DISPONIBILITA' DEI MEZZI PROBATORI - FONDAMENTO COSTITUITO DALL'INTERESSE GENERALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 53).

Testo
Gli obblighi e gli oneri posti dalle norme sulla registrazione degli atti da esibire in giudizio non impediscono la tutela giurisdizionale perche' operano non sulla azione, ma sulla disponibilita' dei mezzi probatori e, nel caso in cui la scrittura sia richiesta ad substantiam, agiscono sulla disponibilita' della situazione sostanziale. L'alternativa posta dalla legge sul registro, sulla base di una valutazione di convenienza compiuta come in ogni caso in cui la legge assoggetta ad oneri l'esercizio di un diritto, e' intesa alla tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi che e' condizione di vita per la comunita' ed e' costituzionalmente garantito dall'art. 53 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte