Sentenza 45/1963 (ECLI:IT:COST:1963:45)
Massima numero 1766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/63 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 45/63 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il principio di eguaglianza non e' invocabile per legittimare la persistenza in una situazione di illecito di chi assume di non essere in grado di rimuoverla. (Nella specie "l'imponibile risultante dall'atto soggetto a registrazione rivela una concreta capacita' contributiva dell'obbligato al tempo in cui l'atto fu formato; e la modificazione successiva di tale capacita' non e' invocabile a motivo di esonero dall'obbligo fiscale").
Il principio di eguaglianza non e' invocabile per legittimare la persistenza in una situazione di illecito di chi assume di non essere in grado di rimuoverla. (Nella specie "l'imponibile risultante dall'atto soggetto a registrazione rivela una concreta capacita' contributiva dell'obbligato al tempo in cui l'atto fu formato; e la modificazione successiva di tale capacita' non e' invocabile a motivo di esonero dall'obbligo fiscale").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte