Sentenza 20/2020 (ECLI:IT:COST:2020:20)
Massima numero 42955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  05/11/2019;  Decisione del  05/11/2019
Deposito del 14/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42954


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Procedure concorsuali per l'assunzione di personale nel Servizio sanitario nazionale - Personale impegnato in forme esternalizzate di assistenza ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale - Riconoscimento di un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, nel testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che prevede che al personale impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sia riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto. La disposizione impugnata - nell'integrare il sistema configurato dall'ordinamento statale per profili non considerati, coerente con l'assetto e le finalità del sistema valutativo dei titoli - risulta oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale alla concreta struttura organizzativa e gestionale adottata dalla Regione per assicurare il Servizio sanitario, nonché il portato delle esperienze maturate per effetto delle tipologie di prestazioni lavorative di cui quest'ultima si è avvalsa nell'esercizio della sua competenza in materia di organizzazione amministrativa. Letta in coerenza con il complessivo sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale dettato dalle previsioni statali, la disposizione regionale deve essere intesa, infatti, nel senso di prevedere che, nell'ambito del punteggio globale stabilito per il citato curriculum, la commissione è tenuta a enucleare e valutare specificamente l'esperienza lavorativa prestata dal candidato in forme esternalizzate. Non sono ravvisabili, infine, né la lesione della sfera di discrezionalità attribuita alla commissione di concorso, integra con riguardo alla valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale attribuibile al curriculum, né il rischio di favorire i soggetti impiegati attraverso processi di esternalizzazione rispetto ad altri concorrenti delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato (previste dalla legge n. 208 del 2015), dal momento che disposizione impugnata opera espressamente al di fuori di queste ultime.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  02/05/2017  n. 4  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte