Sentenza 46/1963 (ECLI:IT:COST:1963:46)
Massima numero 1768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/63 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - CANAPA - SUA PRODUZIONE E COMMERCIO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA IN QUANTO POSTA IN ESSERE AUTORITATIVAMENTE SOTTO L'IMPERO DEL CESSATO ORDINAMENTO CORPORATIVO E PER LE ESIGENZE DEL TEMPO DI GUERRA - INSUFFICIENZA DEL MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' - SUSSISTENZA ANCHE DI ALTRE FINALITA' - CONSERVAZIONE IN VIGORE DI UNA DISCIPLINA GIURIDICA PER SODDISFARE ESIGENZE NUOVE E DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - LEGITTIMITA'.
SENT. 46/63 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - CANAPA - SUA PRODUZIONE E COMMERCIO - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA IN QUANTO POSTA IN ESSERE AUTORITATIVAMENTE SOTTO L'IMPERO DEL CESSATO ORDINAMENTO CORPORATIVO E PER LE ESIGENZE DEL TEMPO DI GUERRA - INSUFFICIENZA DEL MOTIVO DI ILLEGITTIMITA' - SUSSISTENZA ANCHE DI ALTRE FINALITA' - CONSERVAZIONE IN VIGORE DI UNA DISCIPLINA GIURIDICA PER SODDISFARE ESIGENZE NUOVE E DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIE - LEGITTIMITA'.
Testo
Non e' sufficiente, per fondare una pronunzia di incostituzionalita', affermare che la disciplina della produzione e del commercio della canapa si ispiro' e trovo' giustificazione nel sistema corporativo e nelle particolari circostanze del tempo di guerra e che, pertanto, i vincoli posti in questo campo alla libera iniziativa devono considerarsi ormai non validi, inefficaci e inoperanti "per la sopravvenuta caducazione delle premesse e delle condizioni che ne ispirarono... l'istituzione. Viceversa, anche a prescindere dalla circostanza che taluni dei provvedimenti impugnati sono di epoca posteriore alla soppressione del sistema corporativo e alla guerra, nulla vieta di ritenere che la disciplina autoritativa del settore della canapa sia stata determinata, fin dal suo primo sorgere, anche da altre finalita', quale quella di sostenere sul mercato internazionale la canapa italiana e i prodotti che ne derivano o l'altra di proteggere un settore dell'agricoltura, caratterizzato da un esteso impiego di mano d'opera sia nella fase della produzione sia in quella della trasformazione del prodotto. Per di piu' la Corte ha avuto gia' occasione di affermare (sentenza n. 5 dell' 8 febbraio 1962) la legittimita' di provvedimenti che conservino in vita una disciplina giuridica introdotta in vista di certe esigenze, al fine di soddisfarne altre e nuove, che il legislatore ritenga, non arbitrariamente, meritevoli di tutela nell'interesse generale e per il conseguimento di fini sociali che, nel caso, possono ravvisarsi nella difesa di un settore agricolo, minacciato dalla concorrenza di prodotti similari e sostitutivi (fibre tessili artificiali), e degli interessi della categoria dei coltivatori di canapa (piccoli proprietari, affittuari, e via).
Non e' sufficiente, per fondare una pronunzia di incostituzionalita', affermare che la disciplina della produzione e del commercio della canapa si ispiro' e trovo' giustificazione nel sistema corporativo e nelle particolari circostanze del tempo di guerra e che, pertanto, i vincoli posti in questo campo alla libera iniziativa devono considerarsi ormai non validi, inefficaci e inoperanti "per la sopravvenuta caducazione delle premesse e delle condizioni che ne ispirarono... l'istituzione. Viceversa, anche a prescindere dalla circostanza che taluni dei provvedimenti impugnati sono di epoca posteriore alla soppressione del sistema corporativo e alla guerra, nulla vieta di ritenere che la disciplina autoritativa del settore della canapa sia stata determinata, fin dal suo primo sorgere, anche da altre finalita', quale quella di sostenere sul mercato internazionale la canapa italiana e i prodotti che ne derivano o l'altra di proteggere un settore dell'agricoltura, caratterizzato da un esteso impiego di mano d'opera sia nella fase della produzione sia in quella della trasformazione del prodotto. Per di piu' la Corte ha avuto gia' occasione di affermare (sentenza n. 5 dell' 8 febbraio 1962) la legittimita' di provvedimenti che conservino in vita una disciplina giuridica introdotta in vista di certe esigenze, al fine di soddisfarne altre e nuove, che il legislatore ritenga, non arbitrariamente, meritevoli di tutela nell'interesse generale e per il conseguimento di fini sociali che, nel caso, possono ravvisarsi nella difesa di un settore agricolo, minacciato dalla concorrenza di prodotti similari e sostitutivi (fibre tessili artificiali), e degli interessi della categoria dei coltivatori di canapa (piccoli proprietari, affittuari, e via).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte