Sentenza 46/1963 (ECLI:IT:COST:1963:46)
Massima numero 1770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/63 D. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - DEFINIZIONE DEI CONCETTI DI "UTILITA' SOCIALE" E DI "FINI SOCIALI" RICHIAMATI NELL'ARTICOLO - NON NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE ESPLICITA DEL LEGISLATORE CIRCA LA LORO SUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI DESUMERLI DAL SISTEMA DI INTERVENTO E DAI CONTROLLI CHE LA LEGGE PREVEDE - INDIVIDUAZIONE DEI FINI SOCIALI IN BASE ALLA CONCRETA DISCIPLINA DI UN SETTORE PRODUTTIVO ANCHE IN MANCANZA DI ESPLICITE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE.
SENT. 46/63 D. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - DEFINIZIONE DEI CONCETTI DI "UTILITA' SOCIALE" E DI "FINI SOCIALI" RICHIAMATI NELL'ARTICOLO - NON NECESSARIA UNA DICHIARAZIONE ESPLICITA DEL LEGISLATORE CIRCA LA LORO SUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI DESUMERLI DAL SISTEMA DI INTERVENTO E DAI CONTROLLI CHE LA LEGGE PREVEDE - INDIVIDUAZIONE DEI FINI SOCIALI IN BASE ALLA CONCRETA DISCIPLINA DI UN SETTORE PRODUTTIVO ANCHE IN MANCANZA DI ESPLICITE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE.
Testo
"Utilita' sociale" e "fini sociali", non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore, ma possono essere desunte dal sistema di intervento e dai controlli che la legge preveda. La concreta disciplina di un settore produttivo puo' essere piu' significativa a questo fine di una "dichiarazione programmatica" o di una "dichiarazione di propositi" inserita nella legge. E a questo criterio la Corte si e' ispirata nella decisione di casi analoghi (sentenze nn. 5 e 54 del 1962).
"Utilita' sociale" e "fini sociali", non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore, ma possono essere desunte dal sistema di intervento e dai controlli che la legge preveda. La concreta disciplina di un settore produttivo puo' essere piu' significativa a questo fine di una "dichiarazione programmatica" o di una "dichiarazione di propositi" inserita nella legge. E a questo criterio la Corte si e' ispirata nella decisione di casi analoghi (sentenze nn. 5 e 54 del 1962).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte