Sentenza 47/1963 (ECLI:IT:COST:1963:47)
Massima numero 1771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 47/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - D.P.R. 16 DICEMBRE 1959, N. 1289 - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO - COSTITUISCE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 264, SULLA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 47/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - D.P.R. 16 DICEMBRE 1959, N. 1289 - NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO - COSTITUISCE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 264, SULLA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Esula dalla competenza della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289, in quanto esso non appartiene alla categoria degli atti "aventi forza di legge", bensi' a quella degli atti amministrativi che sono espressione di potesta' regolamentare, come si evince dal fatto che il provvedimento citato, pur contenendo "norme di attuazione" di una precedente legge e pur essendo stato emanato "sentita una commissione parlamentare di senatori e deputati", non fu oggetto di una esplicita delega legislativa al Governo da parte delle Camere (le quali, anzi, deliberarono in commissione); l'atto reca, tanto nell'intestazione, quanto nel corpo, il nome di regolamento; fu preceduto, infine, da parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100. Cfr.: 30/57 C, 47/57 B, 54/57 D; 4/58 D, 22/58 C; 15/59; 50/60; A.V.
Esula dalla competenza della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289, in quanto esso non appartiene alla categoria degli atti "aventi forza di legge", bensi' a quella degli atti amministrativi che sono espressione di potesta' regolamentare, come si evince dal fatto che il provvedimento citato, pur contenendo "norme di attuazione" di una precedente legge e pur essendo stato emanato "sentita una commissione parlamentare di senatori e deputati", non fu oggetto di una esplicita delega legislativa al Governo da parte delle Camere (le quali, anzi, deliberarono in commissione); l'atto reca, tanto nell'intestazione, quanto nel corpo, il nome di regolamento; fu preceduto, infine, da parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100. Cfr.: 30/57 C, 47/57 B, 54/57 D; 4/58 D, 22/58 C; 15/59; 50/60; A.V.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte