Sentenza 49/1963 (ECLI:IT:COST:1963:49)
Massima numero 1773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 49/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. N. 49/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
E' ammissibile il ricorso del Commissario dello Stato, anche se non contenga una espressa menzione delle norme costituzionali che si assumono violate, quando non puo' sorgere dubbio nella individuazione dei principi costituzionali dai quali la Regione, a giudizio del ricorrente, si e' discostata, e che trovano conferma nel richiamo di leggi statali ordinarie.
E' ammissibile il ricorso del Commissario dello Stato, anche se non contenga una espressa menzione delle norme costituzionali che si assumono violate, quando non puo' sorgere dubbio nella individuazione dei principi costituzionali dai quali la Regione, a giudizio del ricorrente, si e' discostata, e che trovano conferma nel richiamo di leggi statali ordinarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte