Sentenza 49/1963 (ECLI:IT:COST:1963:49)
Massima numero 1774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 49/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE ACCESSORIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE PRECEDENTE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.
SENT. N. 49/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE ACCESSORIA - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE PRECEDENTE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.
Testo
La mancata impugnazione di una legge regionale (nella specie legge reg. sic. 20 gennaio 1961, n. 7) non rende inammissibile la impugnazione successiva di altra legge regionale (nella specie legge reg. sic. 5 novembre 1952), che si assume accessoria rispetto alla precedente, dato che ogni provvedimento legislativo ha esistenza a se' e puo' formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita' costituzionale.
La mancata impugnazione di una legge regionale (nella specie legge reg. sic. 20 gennaio 1961, n. 7) non rende inammissibile la impugnazione successiva di altra legge regionale (nella specie legge reg. sic. 5 novembre 1952), che si assume accessoria rispetto alla precedente, dato che ogni provvedimento legislativo ha esistenza a se' e puo' formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte