Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Revisione dei ruoli delle forze di polizia - Istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato - Conseguente indizione di concorso interno riservato ai sostituti commissari - Nomina dei vincitori con la qualifica di vice commissario - Decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione, nonché dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento - Ambiguità e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per ambiguità e indeterminatezza del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Abruzzo in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015 - dell'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, che istituisce il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato - in sostituzione del precedente ruolo direttivo speciale, mai concretamente attivato - alimentato mediante un unico concorso interno riservato ai sostituti commissari, i cui vincitori sono nominati vice commissari con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Il giudice a quo, come eccepito dal Governo, non delimita con chiarezza il petitum, né nella parte motivazionale dell'atto di rimessione né nel dispositivo, in cui si limita a rimettere alla Corte costituzionale le questioni sollevate "per le determinazioni di competenza". Una mera caducazione della previsione afferente alla decorrenza dell'inquadramento non sarebbe comunque idonea a far conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia perseguito dal legislatore delegante; mentre un intervento manipolativo-additivo di retrodatazione dell'inquadramento alla data in cui i posti banditi erano originariamente disponibili - domandato dai ricorrenti nel giudizio a quo - lungi dal costituire l'unica modalità ipotizzabile per ovviare al pregiudizio patito dal personale interessato dalla norma censurata, costituisce soluzione altamente creativa e non costituzionalmente imposta. (Precedenti citati: sentenza n. 210 del 2015; ordinanza n. 12 del 2017).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiguità e l'indeterminatezza del petitum costituiscono motivo di inammissibilità, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo, della normativa censurata. (Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019).
Il legislatore gode di discrezionalità in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, specie nel transito da un regime all'altro, anche con riguardo alle forze di polizia. (Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2014, n. 442 del 2005, n. 63 del 1998, n. 217 del 1997; ordinanza n. 296 del 2000).