Sentenza 49/1963 (ECLI:IT:COST:1963:49)
Massima numero 1777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  04/04/1963;  Decisione del  04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1773  1774  1775  1776


Titolo
SENT. N. 49/63 E. REGIONE SICILIANA - LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 5 NOVEMBRE 1962: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1961, N. 7, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI" - APPROVAZIONE AVVENUTA SENZA CHE GLI ORGANI DELLA REGIONE AVESSERO FORNITO LE NOTIZIE E I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLO STATO IN OSSERVANZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 5; STATUTO SPECIALE, ART. 1; TRATTATO DI ROMA, RATIFICATO CON LEGGE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203, ART. 93, PAR. 3).

Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana, recante "modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 novembre 1962, senza che gli organi della Regione avessero fornito le notizie e i chiarimenti richiesti dalla Commissione della Comunita' economica europea per il tramite della Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunita' europee. Il comportamento degli organi regionali, che ha concretato la violazione delle prescrizioni impartite dallo Stato in osservanza di obblighi internazionali, che ad esso competeva interpretare e definire, e' sufficiente - a giudizio della Corte - a determinare la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

legge costituzionale  art. 1  co. 2

Altri parametri e norme interposte