Sentenza 50/1963 (ECLI:IT:COST:1963:50)
Massima numero 1778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
27/04/1963; Decisione del
27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. N. 50/63. COMPETENZA GIURISDIZIONALE PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - ART. 55 C.P.P. - CONTRASTO CON L'ART. 25, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE. (COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA).
SENT. N. 50/63. COMPETENZA GIURISDIZIONALE PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - ART. 55 C.P.P. - CONTRASTO CON L'ART. 25, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE. (COST., ARTT. 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA).
Testo
L'art. 55 del cod. proc. pen., per gravi motivi di ordine pubblico e per legittimo sospetto, deferisce alla Corte di cassazione, quale organo supremo della giurisdizione ordinaria regolatore della competenza, il potere-dovere di rimettere l'istruzione o il giudizio ad altro giudice territorialmente non competente, in dipendenza dell'accertamento obiettivo delle condizioni stabilite dalla legge e al seguito di procedimento giudiziario incidentale promosso dal pubblico ministero o dall'imputato (nel solo caso di legittimo sospetto). Tale disposizione non e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, mirando a soddisfare le gravi esigenze che, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, risponde ai principi costituzionalmente rilevanti della indipendenza e della imparzialita' dell'organo giurisdizionale, e della tutela del diritto di difesa dell'imputato.
L'art. 55 del cod. proc. pen., per gravi motivi di ordine pubblico e per legittimo sospetto, deferisce alla Corte di cassazione, quale organo supremo della giurisdizione ordinaria regolatore della competenza, il potere-dovere di rimettere l'istruzione o il giudizio ad altro giudice territorialmente non competente, in dipendenza dell'accertamento obiettivo delle condizioni stabilite dalla legge e al seguito di procedimento giudiziario incidentale promosso dal pubblico ministero o dall'imputato (nel solo caso di legittimo sospetto). Tale disposizione non e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, mirando a soddisfare le gravi esigenze che, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, risponde ai principi costituzionalmente rilevanti della indipendenza e della imparzialita' dell'organo giurisdizionale, e della tutela del diritto di difesa dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte