Ordinanza 51/1963 (ECLI:IT:COST:1963:51)
Massima numero 1779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  27/04/1963;  Decisione del  27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 51/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA E DELLA PREGIUDIZIALITA' DELLE QUESTIONI INCIDENTALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Qualora nella ordinanza di rimessione degli atti di un processo penale alla Corte costituzionale non sia stato esaminato se e sotto quale riflesso le questioni d'illegittimita' costituzionale, sollevate anche in forma alternativa, hanno carattere pregiudiziale e possono influire sulla configurazione dei reati imputati e sulla eventuale applicazione della pena, gli atti vanno restituiti all'autorita' giudiziaria per un esame della rilevanza delle questioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte