Ordinanza 51/1963 (ECLI:IT:COST:1963:51)
Massima numero 1779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
27/04/1963; Decisione del
27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 51/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA E DELLA PREGIUDIZIALITA' DELLE QUESTIONI INCIDENTALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
ORD. N. 51/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA E DELLA PREGIUDIZIALITA' DELLE QUESTIONI INCIDENTALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Qualora nella ordinanza di rimessione degli atti di un processo penale alla Corte costituzionale non sia stato esaminato se e sotto quale riflesso le questioni d'illegittimita' costituzionale, sollevate anche in forma alternativa, hanno carattere pregiudiziale e possono influire sulla configurazione dei reati imputati e sulla eventuale applicazione della pena, gli atti vanno restituiti all'autorita' giudiziaria per un esame della rilevanza delle questioni.
Qualora nella ordinanza di rimessione degli atti di un processo penale alla Corte costituzionale non sia stato esaminato se e sotto quale riflesso le questioni d'illegittimita' costituzionale, sollevate anche in forma alternativa, hanno carattere pregiudiziale e possono influire sulla configurazione dei reati imputati e sulla eventuale applicazione della pena, gli atti vanno restituiti all'autorita' giudiziaria per un esame della rilevanza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte