Sentenza 55/1963 (ECLI:IT:COST:1963:55)
Massima numero 1785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  27/04/1963;  Decisione del  27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1784  1786  1787


Titolo
SENT. N. 55/63 B. BONIFICHE - CONSORZI - COSTITUZIONE ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALL'ADESIONE DEI PROPRIETARI - CONTRIBUTI CONSORTILI - OBBLIGATORIETA'. (T.U. 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, ART. 55; COD. CIV., ART. 862).

Testo
Ai sensi degli artt. 862 cod. civ., e 55 T.U. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, alla iniziativa o proposta dei privati interessati alle opere di bonifica, cosi' come alla loro adesione, non e' attribuita rilevanza determinante per l'istituzione dei consorzi per la bonifica integrale, in quanto tali enti possono essere costituiti anche d'ufficio, con provvedimento della pubblica Amministrazione. Costituito il consorzio, questo estende i suoi poteri su tutto il territorio incluso nel comprensorio di bonifica, di guisa che i proprietari dei fondi, che vi siano compresi, non si possono esimere, anche se dissenzienti, dal farne parte e, in conseguenza, dal corrispondere i contributi dovuti per le opere affidate all'ente e per le spese di gestione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte