Sentenza 55/1963 (ECLI:IT:COST:1963:55)
Massima numero 1787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
27/04/1963; Decisione del
27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 55/63 D. BONIFICHE - CONTRIBUTI CONSORTILI - COSTITUISCONO PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - T.U. 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, ARTT. 11 E 59 - SUSSISTENZA DELLE DIRETTIVE E CRITERI IDONEI A DELIMITARE IL POTERE IMPOSITORE DEL CONSORZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 55/63 D. BONIFICHE - CONTRIBUTI CONSORTILI - COSTITUISCONO PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE - T.U. 13 FEBBRAIO 1933, N. 215, ARTT. 11 E 59 - SUSSISTENZA DELLE DIRETTIVE E CRITERI IDONEI A DELIMITARE IL POTERE IMPOSITORE DEL CONSORZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 11 e 59 del T.U. 13 febbraio 1033, n. 215, sulla bonifica integrale, concernenti l'obbligo della prestazione di contributi consorziali a carico dei proprietari di fondi compresi nel perimetro dei comprensori di bonifica, non sono incompatibili col principio della riserva legislativa enunciato nell'art. 23 della Costituzione. Nelle predette disposizioni e nelle altre contenute nel codice civile e nel T.U. del 1933, che vi si ricollegano, si riscontrano infatti direttive e criteri idonei a delimitare il potere impositorio dei consorzi, sia in ordine allo scopo per il quale i contributi stessi sono dovuti, sia in ordine alla identificazione dei soggetti obbligati, sia infine in ordine alle modalita' di determinazione della misura, tenuto conto e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.
Le disposizioni degli artt. 11 e 59 del T.U. 13 febbraio 1033, n. 215, sulla bonifica integrale, concernenti l'obbligo della prestazione di contributi consorziali a carico dei proprietari di fondi compresi nel perimetro dei comprensori di bonifica, non sono incompatibili col principio della riserva legislativa enunciato nell'art. 23 della Costituzione. Nelle predette disposizioni e nelle altre contenute nel codice civile e nel T.U. del 1933, che vi si ricollegano, si riscontrano infatti direttive e criteri idonei a delimitare il potere impositorio dei consorzi, sia in ordine allo scopo per il quale i contributi stessi sono dovuti, sia in ordine alla identificazione dei soggetti obbligati, sia infine in ordine alle modalita' di determinazione della misura, tenuto conto e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte