Sentenza 56/1963 (ECLI:IT:COST:1963:56)
Massima numero 1788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  27/04/1963;  Decisione del  27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1789


Titolo
SENT. N. 56/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 651: ONERE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA PER IL CASO DI SOCCOMBENZA COME CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA AD INGIUNZIONE FONDATA SU CAMBIALE, ASSEGNO BANCARIO, ASSEGNO CIRCOLARE, CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE DI BORSA O SU ATTO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO - RIENTRA NELLA CATEGORIA DEGLI ONERI DI NATURA PATRIMONIALE POSTI DALLA LEGGE QUALE CONDIZIONE PER LA VALIDA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE, A TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI ED IN FUNZIONE DI SITUAZIONI DI ORDINE OGGETTIVO - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Mentre la cautio pro expensis (v. sent. 67 del 1960) e' un istituto fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali della parte, il deposito ex art. 651 del C.P.C. (deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilita' dell'opposizione tardiva od ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) e' un onere di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine oggettivo, implicitamente sottratto, percio', alla osservanza del principio di parita' statuito dall'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte