Sentenza 56/1963 (ECLI:IT:COST:1963:56)
Massima numero 1789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  27/04/1963;  Decisione del  27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1788


Titolo
SENT. N. 56/63 B. EGUAGLIANZA DINANZI ALLA LEGGE - TUTELA GIURISDIZIONALE - GRATUITO PATROCINIO - ESONERO DEL DEPOSITO DI CUI ALL'ART. 651 DEL C.P.C. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Testo
Il principio di uguaglianza, che e' alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si puo' invocare al fine di permettere che si abusi del proprio diritto. (Nella specie il principio e' rispettato anche dalla disposizione di cui all'art. 651 del C.P.C. perche' dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte