Sentenza 58/1963 (ECLI:IT:COST:1963:58)
Massima numero 1791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
27/04/1963; Decisione del
27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. N. 58/63. PROFESSIONI - OBBLIGO DELL'ESAME DI STATO - PATROCINIO LEGALE DAVANTI ALLE PRETURE E ALLE CONCILIAZIONI - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 33, QUINTO COMMA; LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 283, ARTT. 6, 7, 8 E 9; LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1415).
SENT. N. 58/63. PROFESSIONI - OBBLIGO DELL'ESAME DI STATO - PATROCINIO LEGALE DAVANTI ALLE PRETURE E ALLE CONCILIAZIONI - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 33, QUINTO COMMA; LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 283, ARTT. 6, 7, 8 E 9; LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1415).
Testo
Le particolari forme di patrocinio previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dall'intera legge 28 giugno 1928, n. 1415 non richiedono una speciale preparazione tecnica e possono quindi essere esercitate anche da chi non abbia sostenuto l'esame di Stato. (E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
Le particolari forme di patrocinio previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dall'intera legge 28 giugno 1928, n. 1415 non richiedono una speciale preparazione tecnica e possono quindi essere esercitate anche da chi non abbia sostenuto l'esame di Stato. (E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle suddette norme in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte