Sentenza 59/1963 (ECLI:IT:COST:1963:59)
Massima numero 1792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
27/04/1963; Decisione del
27/04/1963
Deposito del 03/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1793
Titolo
SENT. N. 59/63 A. PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 497, TERZO COMMA: FACOLTA' DEL GIUDICE DI VALUTARE LIBERAMENTE LA PROVA ADDOTTA DALL'IMPUTATO PER GIUSTIFICARE L'IMPEDIMENTO A PRESENTARSI NEL DIBATTIMENTO E DIVIETO DI SUCCESSIVA DISCUSSIONE SU TALE PROVA O DI IMPUGNAZIONE - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24).
SENT. N. 59/63 A. PROCEDIMENTO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 497, TERZO COMMA: FACOLTA' DEL GIUDICE DI VALUTARE LIBERAMENTE LA PROVA ADDOTTA DALL'IMPUTATO PER GIUSTIFICARE L'IMPEDIMENTO A PRESENTARSI NEL DIBATTIMENTO E DIVIETO DI SUCCESSIVA DISCUSSIONE SU TALE PROVA O DI IMPUGNAZIONE - NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24).
Testo
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 497 del codice di procedura penale regola, sostanzialmente, un particolare giudizio che verte sulla volontarieta' o meno della mancata presentazione al dibattimento dell'imputato ed involge una valutazione sul comportamento processuale dello stesso. Ma tanto le modalita' di valutazione della prova di un impedimento, quanto l'ammissibilita' di impugnazione della relativa ordinanza, rientrano nella disciplina particolare dell'istituto, disciplina che puo' variare a seconda delle caratteristiche di ciascun procedimento, senza che gli effetti di essa possano farsi risalire al diritto di difesa. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 497 del codice di procedura penale regola, sostanzialmente, un particolare giudizio che verte sulla volontarieta' o meno della mancata presentazione al dibattimento dell'imputato ed involge una valutazione sul comportamento processuale dello stesso. Ma tanto le modalita' di valutazione della prova di un impedimento, quanto l'ammissibilita' di impugnazione della relativa ordinanza, rientrano nella disciplina particolare dell'istituto, disciplina che puo' variare a seconda delle caratteristiche di ciascun procedimento, senza che gli effetti di essa possano farsi risalire al diritto di difesa. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte