Sentenza 60/1963 (ECLI:IT:COST:1963:60)
Massima numero 1794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/05/1963;  Decisione del  07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1795


Titolo
SENT. N. 60/63 A. ELEZIONI - DIRITTO DI VOTO - EGUAGLIANZA - (COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA).

Testo
Non viola il principio dell'uguaglianza del voto, proclamata dall'art. 48, comma secondo, della Costituzione, la disposizione dell'art. 77 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, poiche' in tale ipotesi la parita' e' garantita agli elettori con la disposizione della stessa legge che li ammette con uguali diritti alla votazione sulla base delle liste degli elettori usate al tempo della prima votazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48  co. 2

Altri parametri e norme interposte