Sentenza 60/1963 (ECLI:IT:COST:1963:60)
Massima numero 1795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/05/1963;  Decisione del  07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1794


Titolo
SENT. N. 60/63 B. ELEZIONI - DIRITTO DI VOTO - EGUAGLIANZA - COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
La Costituzione, quando nell'art. 48, comma secondo, proclama che il voto e' uguale, vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del diritto elettorale in condizione di parita', restando esclusa l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte