Sentenza 60/1963 (ECLI:IT:COST:1963:60)
Massima numero 1795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
07/05/1963; Decisione del
07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1794
Titolo
SENT. N. 60/63 B. ELEZIONI - DIRITTO DI VOTO - EGUAGLIANZA - COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. N. 60/63 B. ELEZIONI - DIRITTO DI VOTO - EGUAGLIANZA - COSTITUZIONE, ART. 48, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
La Costituzione, quando nell'art. 48, comma secondo, proclama che il voto e' uguale, vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del diritto elettorale in condizione di parita', restando esclusa l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.
La Costituzione, quando nell'art. 48, comma secondo, proclama che il voto e' uguale, vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del diritto elettorale in condizione di parita', restando esclusa l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte