Consiglio regionale - Consiglio regionale della Puglia - Annullamento da parte del TAR Puglia del verbale attestante la nuova composizione della VII commissione consiliare - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia - Sospensione dell'efficacia dell'atto oggetto del conflitto - Permanenza dell'interesse al ricorso - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata dal Governo nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. La mera sospensione, da parte del Consiglio di Stato, dell'efficacia dell'atto impugnato - che continua ad essere presente nell'ordinamento, pur se in una situazione di "quiescenza" - non fa venir meno l'interesse al ricorso, dal momento che la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2012, n. 328 del 2010, n. 287 del 2005, n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. In particolare, il conflitto da atti giurisdizionali è ammissibile anche laddove l'atto sia non definitivo e altresì contestualmente impugnato in sede giurisdizionale, purché il ricorso non si risolva in un mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale e sussista il tono costituzionale del conflitto stesso, ovvero il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2019, n. 57 del 2019, n. 28 del 2018, n. 2 del 2018, n. 260 del 2016, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013, n. 332 del 2011, n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).