Sentenza 62/1963 (ECLI:IT:COST:1963:62)
Massima numero 1797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
07/05/1963; Decisione del
07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. N. 62/63. LAVORO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI - CONTRAVVENZIONI - D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164, ART. 77: DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLE AMMENDE, NEL SILENZIO DELLA LEGGE DELEGANTE CHE PREVEDE SOLO IL LIMITE MASSIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 12 FEBBRAIO 1955, N. 51 - INTERPRETAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE NEL SENSO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO INTENDA RINVIARE ALL'ART. 26 DEL CODICE PENALE - ESCLUSIONE - ARGOMENTI NEL SENSO CHE NELL'OGGETTO DELLA DELEGA RIENTRI ANCHE LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO DELLE AMMENDE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 62/63. LAVORO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI - CONTRAVVENZIONI - D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164, ART. 77: DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLE AMMENDE, NEL SILENZIO DELLA LEGGE DELEGANTE CHE PREVEDE SOLO IL LIMITE MASSIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 12 FEBBRAIO 1955, N. 51 - INTERPRETAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE NEL SENSO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO INTENDA RINVIARE ALL'ART. 26 DEL CODICE PENALE - ESCLUSIONE - ARGOMENTI NEL SENSO CHE NELL'OGGETTO DELLA DELEGA RIENTRI ANCHE LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO DELLE AMMENDE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, disponendo che per le violazioni delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro "potra' essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 300.000", senza fissare altresi' il limite minimo di tale pena, non ha inteso, per questo, rinviare a quanto dispone, in via generale, l'art. 26 del Codice penale. E cio' perche', quando si tenga presente che, nel processo formativo della legge delegata, vi e' sempre uno sviluppo di ulteriore attivita' legislativa, sia pure circoscritta entro limiti di tempo, di oggetto, di principi e criteri direttivi, mal si giustifica, nel silenzio della legge delegante sui minimi di ammenda, il rinvio ad una disposizione di altra legge ordinaria, quale e' il Codice penale. (E' pertanto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione al cennato art. 4 della legge n. 51 del 1955 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto prevede la pena dell'ammenda nella misura minima di lire 50.000, 100.000 e 200.000, a seconda dei casi, per le anzidette violazioni).
La norma contenuta nell'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, disponendo che per le violazioni delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro "potra' essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 300.000", senza fissare altresi' il limite minimo di tale pena, non ha inteso, per questo, rinviare a quanto dispone, in via generale, l'art. 26 del Codice penale. E cio' perche', quando si tenga presente che, nel processo formativo della legge delegata, vi e' sempre uno sviluppo di ulteriore attivita' legislativa, sia pure circoscritta entro limiti di tempo, di oggetto, di principi e criteri direttivi, mal si giustifica, nel silenzio della legge delegante sui minimi di ammenda, il rinvio ad una disposizione di altra legge ordinaria, quale e' il Codice penale. (E' pertanto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione al cennato art. 4 della legge n. 51 del 1955 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto prevede la pena dell'ammenda nella misura minima di lire 50.000, 100.000 e 200.000, a seconda dei casi, per le anzidette violazioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte