Sentenza 64/1963 (ECLI:IT:COST:1963:64)
Massima numero 1802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
07/05/1963; Decisione del
07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 64/63 D. URBANISTICA - LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 - LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA' MEDIANTE LA DISCIPLINA DELLO JUS AEDIFICANDI - ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA'.
SENT. N. 64/63 D. URBANISTICA - LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 - LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA' MEDIANTE LA DISCIPLINA DELLO JUS AEDIFICANDI - ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA'.
Testo
La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, contiene limiti al diritto di proprieta' in quanto disciplina lo jus aedificandi, ma tali limiti, sempre connessi alla disciplina della proprieta' immobiliare, rientrano tra quelli previsti dalla Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione sociale della proprieta' richieda, tra l'altro, una disciplina dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in genere, dello sviluppo urbanistico.
La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, contiene limiti al diritto di proprieta' in quanto disciplina lo jus aedificandi, ma tali limiti, sempre connessi alla disciplina della proprieta' immobiliare, rientrano tra quelli previsti dalla Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione sociale della proprieta' richieda, tra l'altro, una disciplina dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in genere, dello sviluppo urbanistico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte