Sentenza 66/1963 (ECLI:IT:COST:1963:66)
Massima numero 1805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/05/1963;  Decisione del  07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 66/63. LAVORO - FERIE ANNUALI - COD. CIV., ART. 2109: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE FERIE "DOPO UN ANNO DI ININTERROTTO SERVIZIO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - FERIE ANNUALI - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
Contrasta con l'art. 36 della Costituzione l'art. 2109 del c.c. che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite: invero l'art. 36 vuole che le ferie siano godute entro l'anno e non dopo un anno di lavoro (come invece prescrive il Codice). Il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore ma non escludersi del tutto che la necessita' esista. Puo' altresi' ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte