Sentenza 67/1963 (ECLI:IT:COST:1963:67)
Massima numero 1806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
08/05/1963; Decisione del
08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/63 A. AGRICOLTURA - REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 54 - COMMINAZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA IN MISURA FISSA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 67/63 A. AGRICOLTURA - REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 54 - COMMINAZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA IN MISURA FISSA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni (che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni alla legge per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio di prodotti agrari) in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni (che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni alla legge per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio di prodotti agrari) in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte