Sentenza 67/1963 (ECLI:IT:COST:1963:67)
Massima numero 1806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1807  1808  1809


Titolo
SENT. 67/63 A. AGRICOLTURA - REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ART. 54 - COMMINAZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA IN MISURA FISSA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni (che commina una pena pecuniaria in misura fissa per le infrazioni alla legge per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio di prodotti agrari) in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte