Sentenza 22/2020 (ECLI:IT:COST:2020:22)
Massima numero 41465
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 14/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Titolo
Consiglio regionale - Consiglio regionale della Puglia - Annullamento da parte del TAR Puglia del verbale attestante la nuova composizione della VII commissione consiliare - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia - Lamentata carenza assoluta di giurisdizione - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Consiglio regionale - Consiglio regionale della Puglia - Annullamento da parte del TAR Puglia del verbale attestante la nuova composizione della VII commissione consiliare - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia - Lamentata carenza assoluta di giurisdizione - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale - formulata dal Governo nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. La Regione ricorrente contesta la sussistenza stessa del potere del giudice amministrativo, che avrebbe agito in carenza assoluta di giurisdizione, ledendo le proprie attribuzioni, garantite dagli artt. 114, secondo comma, 117, 121, primo e secondo comma, 123 Cost., nonché riconosciute ai consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018, n. 235 del 2015 e n. 107 del 2015).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per impropria censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale - formulata dal Governo nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. La Regione ricorrente contesta la sussistenza stessa del potere del giudice amministrativo, che avrebbe agito in carenza assoluta di giurisdizione, ledendo le proprie attribuzioni, garantite dagli artt. 114, secondo comma, 117, 121, primo e secondo comma, 123 Cost., nonché riconosciute ai consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018, n. 235 del 2015 e n. 107 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
21/02/2019
n. 260
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 121
co. 1
Costituzione
art. 121
co. 2
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte