Sentenza 67/1963 (ECLI:IT:COST:1963:67)
Massima numero 1807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1806  1808  1809


Titolo
SENT. 67/63 B. DIRITTO PENALE - RESPONSABILITA' PENALE - PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA PENA - IRRILEVANZA RISPETTO AL PROBLEMA DELL'ADEGUAZIONE DEL TRATTAMENTO PENALE INFLITTO ALLE CONDIZIONI PROPRIE DEL SOGGETTO. (ART. 27, PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE).

Testo
L'art. 27, primo comma, della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena in misura variabile fra un massimo ed un minimo. La concorde volonta' del Costituente fu indirizzata nel dettare la disposizione in esame (come risulta dai lavori preparatori) allo scopo di riaffermare, nel campo giuridico penale, quell'alto principio di civilta' per cui ciascuno deve portare la pena soltanto delle proprie colpe e non anche di quelle altrui; principio che cosi' gravi violazioni ha subite nel recente passato ed ha trovato precisa ed univoca espressione nella formula adoperata dalla "responsabilita' personale ", che vuole affermare il legame esclusivo ed indissolubile fra le conseguenze penali che l'ordinamento giuridico fa derivare dal reato e la persona che quel reato ha posto in essere, e non investe quindi il rapporto di adeguazione del trattamento penale inflitto alle condizioni proprie del soggetto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte