Sentenza 67/1963 (ECLI:IT:COST:1963:67)
Massima numero 1808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
08/05/1963; Decisione del
08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/63 C. DIRITTO PENALE - ART. 27, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - EMENDA DEL CONDANNATO - LA RIGIDEZZA DELLA PENA NON LA COMPROMETTE.
SENT. 67/63 C. DIRITTO PENALE - ART. 27, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - EMENDA DEL CONDANNATO - LA RIGIDEZZA DELLA PENA NON LA COMPROMETTE.
Testo
L'emenda del condannato, che il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione pone quale una finalita' della pena, e' affidata piuttosto ai modi di esecuzione della stessa e comunque non puo' riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza impresso alla pena della legge.
L'emenda del condannato, che il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione pone quale una finalita' della pena, e' affidata piuttosto ai modi di esecuzione della stessa e comunque non puo' riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza impresso alla pena della legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte