Sentenza 68/1963 (ECLI:IT:COST:1963:68)
Massima numero 1810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1811


Titolo
SENT. 68/63 A. DIRITTO PENALE - DISTINZIONE FRA NORME PENALI E NORME CONTENENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE. REGIONE SICILIANA - MINIERE - NORME DI POLIZIA MINERARIA ART. 16 LEGGE REG. SIC. 4 APRILE 1956, N. 23. REGIONI - POTESTA' NORMATIVA PENALE REGIONALE - ESCLUSIONE - RISERVA DI LEGGE STATALE.

Testo
La distinzione fra norme penali e norme contenenti sanzioni amministrative va riportata non tanto alla materia cui la norma si riferisce nel comminare una determinata sanzione, bensi' al carattere intrinseco di quest'ultima, carattere che e' da desumere dalla stessa qualificazione con cui viene designata, allorche' tale qualificazione trovi corrispondenza in una di quelle usate dal codice penale per contraddistinguere le varie pene. Poiche' l'ammenda e' tassativamente considerata dall'art.17 c.p. come una delle "pene principali" comminabili per le contravvenzioni, non puo' sorgere dubbio sulla illegitimita' costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, che, prevedendo appunto tale tipo di sanzione per le infrazioni alle disposizioni di polizia mineraria dettate dalla legge stessa, e' incorso nella violazione dell'art. 25 Cost., che sancisce la riserva della legge statale in materia. La natura di norma penale della disposizione in esame trova conferma nella facolta' attribuita al colpevole di procedere ad oblazione, in quanto l'oblazione, quale risulta dalla disciplina che ne fa l'art. 162 c.p. con riguardo alle contravvenzioni punibili con ammenda, rispetto alle quali produce effetto estintivo del reato, non puo' essere in nessun modo riferita alle sanzioni amministrative. Inoltre l'art. 400 del Regolamento esecutivo della legge regionale, approvato con decreto del Presidente regionale del 15 luglio 1958, n. 7, stabilendo che l'oblazione e' consentita prima dell'invio degli atti al Pretore, prevede un iter del procedimento del tutto incompatibile con le sanzioni non penali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte