Sentenza 68/1963 (ECLI:IT:COST:1963:68)
Massima numero 1811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
08/05/1963; Decisione del
08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1810
Titolo
SENT. 68/63 B. REGIONI - POTESTA' NORMATIVA PENALE REGIONALE - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE STATALE - NON E' CONSENTITO ALLE REGIONI IL RICHIAMO DI SANZIONI COMMINATE DALLE LEGGI DELLO STATO.
SENT. 68/63 B. REGIONI - POTESTA' NORMATIVA PENALE REGIONALE - RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE STATALE - NON E' CONSENTITO ALLE REGIONI IL RICHIAMO DI SANZIONI COMMINATE DALLE LEGGI DELLO STATO.
Testo
L'art. 25 Cost. sancisce la riserva della legge statale in materia penale. Alle Regioni e' pertanto precluso non soltanto stabilire nuove figure di reato ma anche richiamare sanzioni comminate dalle leggi dello Stato. L'eventuale applicazione di una pena statale nell'ipotesi di violazione di norme regionali, e' questione che deve essere risoluta dal giudice penale, non gia' definita, con norma imperativa, dal legislatore regionale.
L'art. 25 Cost. sancisce la riserva della legge statale in materia penale. Alle Regioni e' pertanto precluso non soltanto stabilire nuove figure di reato ma anche richiamare sanzioni comminate dalle leggi dello Stato. L'eventuale applicazione di una pena statale nell'ipotesi di violazione di norme regionali, e' questione che deve essere risoluta dal giudice penale, non gia' definita, con norma imperativa, dal legislatore regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte