Ordinanza 69/1963 (ECLI:IT:COST:1963:69)
Massima numero 1812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 69/63. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 18 DICEMBRE 1952, N. 3361 - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI NON APPARTENENTI AL SOGGETTO, ESPROPRIATO - NECESSITA' DI NUOVI ACCERTAMENTI IN ORDINE ALLA PROPRIETA' DEI BENI ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Sollevata nel corso di un giudizio civile in materia di riforma agraria in Puglia e Lucania la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., si ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, considerato che, ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, occorre accertare se fra i terreni venduti il 9 ottobre 1954 dalle Signore Pastore e Perniola all'attuale rivendicante, Sig.Gemmati, rientrano anche i terreni rivendicati nel giudizio di merito dal Gemmati e che occorre altresi' stabilire se l'usucapione trentennale a beneficio delle due danti causa Pastore e Perniola era gia' maturata al 15 novembre 1949, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei termini sanciti dalle leggi di guerra.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte