Sentenza 70/1963 (ECLI:IT:COST:1963:70)
Massima numero 1814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1813  1815  1816


Titolo
SENT. 70/63 B. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741: DELEGAZIONE AL GOVERNO AD EMANARE NORME GIURIDICHE AVENTI FORZA DI LEGGE "NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA" - D.P.R. 28 AGOSTO 1960, N. 1325: NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE - ACCOGLIE IL CONCETTO DI CATEGORIA AL QUALE FA RIFERIMENTO LA LEGGE DI DELEGAZIONE - ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - PUNTUALE RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 28 agosto 1960 n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie", in relazione alla legge 14 luglio 1959 n. 741 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Tale decreto non ha modificato il sistema della legge n. 741 del 1959 poiche' non ha esteso la efficacia delle norme delegate ad imprese di tipo diverso da quello che ricorre nel contratto collettivo 24 maggio 1957 e quindi a lavoratori dipendenti da imprese diverse da quelle rappresentate dalle associazioni stipulanti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte