Sentenza 70/1963 (ECLI:IT:COST:1963:70)
Massima numero 1815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1813  1814  1816


Titolo
SENT. 70/63 C. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N.741: DELEGAZIONE AL GOVERNO AD EMANARE NORME GIURIDICHE AVENTI FORZA DI LEGGE "NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA" - D.P.R. 28 AGOSTO 1960, N. 1325: DIPENDENTI DALLE IMPRESE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE - ACCOGLIE IL CONCETTO DI CATEGORIA AL QUALE FA RIFERIMENTO LA LEGGE DI DELEGAZIONE - ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - PUNTUALE RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. N. 1325 - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT.76 E 77).

Testo
L'articolo unico del D.P.R. 28 agosto 1960 n. 1325, stabilendo nel suo ultimo comma che "i minimi di trattamento economico e normativo sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie ", si riferisce soltanto alle imprese del tipo che ricorre nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957. Del pari, "le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo", cui si riferisce il primo comma dell'articolo, non sono da intendere in senso oggettivo o astratto, ma nel concreto e puntuale significato di attivita' ricomprese nell'ambito del contratto collettivo, svolte, cioe', soltanto dalle imprese destinatarie della contrattazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte