Sentenza 22/2020 (ECLI:IT:COST:2020:22)
Massima numero 41466
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 14/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Titolo
Consiglio regionale - Composizione delle commissioni consiliari - Rinnovo della composizione della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia - Annullamento da parte del TAR Puglia del verbale attestante la nuova composizione - Denunciata lesione della prerogativa dell'insindacabilità attribuita ai consiglieri regionali - Insussistenza - Non fondatezza del ricorso.
Consiglio regionale - Composizione delle commissioni consiliari - Rinnovo della composizione della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia - Annullamento da parte del TAR Puglia del verbale attestante la nuova composizione - Denunciata lesione della prerogativa dell'insindacabilità attribuita ai consiglieri regionali - Insussistenza - Non fondatezza del ricorso.
Testo
È dichiarato non fondato, in riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost., il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto promosso dalla Regione Puglia a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. L'impugnata sentenza non chiama i consiglieri regionali "a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" e perciò non lede la prerogativa dell'insindacabilità loro garantita dal parametro evocato.
È dichiarato non fondato, in riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost., il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto promosso dalla Regione Puglia a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. L'impugnata sentenza non chiama i consiglieri regionali "a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" e perciò non lede la prerogativa dell'insindacabilità loro garantita dal parametro evocato.
Atti oggetto del giudizio
21/02/2019
n. 260
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Altri parametri e norme interposte