Regioni - Regioni a statuto ordinario - Legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Impugnazione dell'intera legge e di sue singole disposizioni - Eterogeneità delle previsioni e insufficiente motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e al regolamento (UE) 2021/241, e alla decisione di esecuzione del Consiglio n. 2021/168, dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, in tema di autonomia differenziata. Quanto alle censure relative all’intera legge, esse si appuntano su un determinato contenuto normativo e perciò non sono sostenibili riguardo a una legge contenente molte norme eterogenee. Quanto alle censure relative alle singole norme, le ricorrenti si limitano ad ipotizzare che le norme impugnate pregiudichino l’accesso ai fondi del PNRR, con conseguente calo di risorse per le regioni, senza indicare alcuna competenza regionale lesa né, tantomeno, illustrano la ridondanza che la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. produrrebbe sulle prerogative costituzionali regionali. (Precedenti: S. 133/2024 - mass. 46294; S. 40/2022 - mass. 44671; S. 187/2021 - mass. 44201).