Sentenza 71/1963 (ECLI:IT:COST:1963:71)
Massima numero 1817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  08/05/1963;  Decisione del  08/05/1963
Deposito del 15/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 71/63. CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 9, PRIMO COMMA: VALIDITA' DELLA LICENZA DI CACCIA SUBORDINATA ALLA ISCRIZIONE AL C.O.N.I. ED ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 18).

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina o per l'esercizio della caccia, nella parte in cui subordina la validita' della licenza di caccia al pagamento, tra l'altro, della quota d'iscrizione al C.O.N.I. e della tessera d'iscrizione alla Federazione italiana della caccia, in quanto, (analogamente al 3x comma dell'art. 8 e dell'ultimo comma dell'art. 91 stesso T.U. dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 26 giugno 1962, n. 69) viola il principio di liberta' di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte