Sentenza 72/1963 (ECLI:IT:COST:1963:72)
Massima numero 1818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1819  1820


Titolo
SENT. 72/63 A. LIBERTA' PERSONALE - CONDANNATI E PERSONE SOTTOPOSTE A LIBERTA' VIGILATA - OBBLIGO DI PRESENTARSI ALL'AUTORITA' DI P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 13 E 16; T.U.L.P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 162, 1x CO.).

Testo
La disposizione contenuta nel primo comma, prima parte, dell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, la' dove dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), o che debbano essere sottoposti a liberta' vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale, non e' in contrasto con l'art.13 Cost., in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per se', restrizione di liberta' personale nel senso definito nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La disposizione non contrasta neanche con l'art.16 della Costituzione, in quanto, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi assolutamente obbiettive, rientra nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Cfr.: sent. 30/62

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte