Sentenza 72/1963 (ECLI:IT:COST:1963:72)
Massima numero 1819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/63 B. LIBERTA' PERSONALE - DIMESSI DAL CARCERE GIUDICATI PERICOLOSI - TRADUZIONE IN STATO DI ARRESTO DAVANTI ALL'AUTORITA' DI POLIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 13 E 16). T.U. DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 162, 2x CO.).
SENT. 72/63 B. LIBERTA' PERSONALE - DIMESSI DAL CARCERE GIUDICATI PERICOLOSI - TRADUZIONE IN STATO DI ARRESTO DAVANTI ALL'AUTORITA' DI POLIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 13 E 16). T.U. DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 162, 2x CO.).
Testo
La disposizione contenuta nell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, in base alla quale e' consentita la traduzione in stato di arresto dei dimessi dal carcere giudicati pericolosi davanti all'autorita' di polizia, contrasta con l'art. 13, 2x comma, della Costituzione, giacche' l'ordine di arresto proviene non dall'autorita' giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza. La disposizione contrasta anche con il 3x comma dello stesso art. 13 della Costituzione, perche' non si riferisce ad alcuna situazione di necessita' ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la circostanza della pericolosita' del soggetto. La disposizione, inoltre, affida esclusivamente all'autorita' di p.s. la valutazione della pericolosita' e non assicura alcun intervento, ne' preventivo ne' successivo, dell'autorita' giudiziaria. Cfr.: sent. n. 2/56
La disposizione contenuta nell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, in base alla quale e' consentita la traduzione in stato di arresto dei dimessi dal carcere giudicati pericolosi davanti all'autorita' di polizia, contrasta con l'art. 13, 2x comma, della Costituzione, giacche' l'ordine di arresto proviene non dall'autorita' giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza. La disposizione contrasta anche con il 3x comma dello stesso art. 13 della Costituzione, perche' non si riferisce ad alcuna situazione di necessita' ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la circostanza della pericolosita' del soggetto. La disposizione, inoltre, affida esclusivamente all'autorita' di p.s. la valutazione della pericolosita' e non assicura alcun intervento, ne' preventivo ne' successivo, dell'autorita' giudiziaria. Cfr.: sent. n. 2/56
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte