Sentenza 72/1963 (ECLI:IT:COST:1963:72)
Massima numero 1820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/63 C. LIBERTA' PERSONALE - DIMESSI DAL CARCERE GIUDICATI PERICOLOSI - RAPPORTI TRA T.U. LEGGI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE DEL 1956 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 16; T.U.L.P.S. DEL 1931, ART. 162, 1x COMMA; LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2).
SENT. 72/63 C. LIBERTA' PERSONALE - DIMESSI DAL CARCERE GIUDICATI PERICOLOSI - RAPPORTI TRA T.U. LEGGI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE DEL 1956 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 16; T.U.L.P.S. DEL 1931, ART. 162, 1x COMMA; LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 2).
Testo
Il 1x comma dell'art. 162 del t.u. delle leggi di p.s. del 1931, nel suo chiaro contenuto, attribuisce all'autorita' di pubblica sicurezza una autonoma potesta' di munire del foglio di via obbligatorio, se necessario, le persone indicate nello stesso articolo e che hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli altri stabilimenti indicati nell'art. 163, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale. La disposizione sarebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge. Ma poiche' la disposizione dell'art. 162, attribuendo all'autorita' di p.s. una autonoma potesta' al riguardo, puo' far ritenere che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato anche fuori dei casi contemplati dalla legge del 1956, essa appare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione e pertanto e' costituzionalmente illegittimo. Tuttavia l'eliminazione delle parole "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" dal 1x comma dell'art. 162 non significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della liberta' personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne ricorrano i presupposti.
Il 1x comma dell'art. 162 del t.u. delle leggi di p.s. del 1931, nel suo chiaro contenuto, attribuisce all'autorita' di pubblica sicurezza una autonoma potesta' di munire del foglio di via obbligatorio, se necessario, le persone indicate nello stesso articolo e che hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli altri stabilimenti indicati nell'art. 163, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale. La disposizione sarebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge. Ma poiche' la disposizione dell'art. 162, attribuendo all'autorita' di p.s. una autonoma potesta' al riguardo, puo' far ritenere che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato anche fuori dei casi contemplati dalla legge del 1956, essa appare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione e pertanto e' costituzionalmente illegittimo. Tuttavia l'eliminazione delle parole "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" dal 1x comma dell'art. 162 non significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della liberta' personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne ricorrano i presupposti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte