Sentenza 73/1963 (ECLI:IT:COST:1963:73)
Massima numero 1821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/63. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SENTENZE DICHIARATIVE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA NORMA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - POTERE DEL LEGISLATORE DI RIDARE VITA IN VIA TRANSITORIA A NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 136).

Testo
La norma contenuta nell'art. 136 della Costituzione, sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, toglie immediatamente ogni efficacia (dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione) alla norma dichiarata illegittima; della quale, pertanto, non e' consentito al legislatore ordinario di prolungare la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge. (Specie: Art. 30, secondo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 64, secondo il quale "per le affissioni e la pubblicita' affine, effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959, e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente in vigore" i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959". E tali tariffe erano state fissate dai singoli comuni in virtu' dell'art. 2 del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417 dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla suddetta forma di pubblicita', con sentenza n. 36 del 16 giugno 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1959).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte