Ordinanza 75/1963 (ECLI:IT:COST:1963:75)
Massima numero 1824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1825
Titolo
ORD. 75/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA E MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE INDIRETTA CON RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI DI PARTE.
ORD. 75/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA E MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE INDIRETTA CON RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI DI PARTE.
Testo
La motivazione sulla rilevanza e quella sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale possono essere formulate dal giudice a quo, anziche' direttamente , mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di incostituzionalita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice a quo, avendo espressamente richiamata la requisitoria del P.M., che aveva sollevato la questione, avesse in tal modo adottato l'argomentazione svolta dal P.M.).
La motivazione sulla rilevanza e quella sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale possono essere formulate dal giudice a quo, anziche' direttamente , mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di incostituzionalita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice a quo, avendo espressamente richiamata la requisitoria del P.M., che aveva sollevato la questione, avesse in tal modo adottato l'argomentazione svolta dal P.M.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte