Ordinanza 75/1963 (ECLI:IT:COST:1963:75)
Massima numero 1824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1825


Titolo
ORD. 75/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA E MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE INDIRETTA CON RIFERIMENTO ALLE DEDUZIONI DI PARTE.

Testo
La motivazione sulla rilevanza e quella sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale possono essere formulate dal giudice a quo, anziche' direttamente , mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di incostituzionalita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice a quo, avendo espressamente richiamata la requisitoria del P.M., che aveva sollevato la questione, avesse in tal modo adottato l'argomentazione svolta dal P.M.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte