Ordinanza 75/1963 (ECLI:IT:COST:1963:75)
Massima numero 1825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1824


Titolo
ORD. 75/63 B. LEGGE DELEGANTE - CENSURA CHE INVESTE L'INTERA LEGGE DELEGANTE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DELLA RILEVANZA - JUS SUPERVENIENS - QUESTIONE SOLLEVATA NEL PRESUPPOSTO CHE UNA LEGGE DELEGATA SIA STATA EMESSA IN FORZA DI UNA LEGGE DELEGANTE VENUTA MENO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Allorche' la censura si rivolge all'intera legge delegante per difetto delle condizioni generali prescritte per la sua validita' non occorre che siano specificate quelle fra le singole parti dalla stessa ritenute affette da incostituzionalita'. Sollevata questione di legittimita' di una legge delegata (nella specie il D.P.R. 13 maggio 1957 n. 853), nel presupposto che questa sia stata emessa in forza di delegazione contenuta in una legge che risulti sostituita da altra successiva, poiche' e' da ritenere che se il giudice del processo principale avesse tenuto conto di tale circostanza avrebbe proposto in termini diversi il problema della rilevanza, senza riferirlo ad una norma venuta meno, gli atti vanno restituiti al giudice di merito per un nuovo esame della rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte