Sentenza 76/1963 (ECLI:IT:COST:1963:76)
Massima numero 1826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO CONTRO UNA LEGGE REGIONALE - MENZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - OBBLIGO - NON SUSSISTE. (COST., ART. 134).
SENT. 76/63 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO CONTRO UNA LEGGE REGIONALE - MENZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE AUTORIZZA LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - OBBLIGO - NON SUSSISTE. (COST., ART. 134).
Testo
Nessuna disposizione di legge stabilisce che nel ricorso dello Stato contro una Regione debba essere menzionata la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri autorizza il suo Presidente a proporre il ricorso contro una legge regionale. Ne' tale menzione e' necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'atto o al fine di assicurare il contraddittorio. Necessario e' invece che la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia anteriore alla proposizione del ricorso e che sia depositata negli atti del giudizio, in modo che la difesa della parte contraria possa prenderne conoscenza in tempo utile per controllare la regolarita' della deliberazione e del ricorso.
Nessuna disposizione di legge stabilisce che nel ricorso dello Stato contro una Regione debba essere menzionata la deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri autorizza il suo Presidente a proporre il ricorso contro una legge regionale. Ne' tale menzione e' necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'atto o al fine di assicurare il contraddittorio. Necessario e' invece che la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia anteriore alla proposizione del ricorso e che sia depositata negli atti del giudizio, in modo che la difesa della parte contraria possa prenderne conoscenza in tempo utile per controllare la regolarita' della deliberazione e del ricorso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte