Sentenza 22/2020 (ECLI:IT:COST:2020:22)
Massima numero 41467
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  29/01/2020;  Decisione del  29/01/2020
Deposito del 14/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  41464  41465  41466  41468


Titolo
Consiglio regionale - Composizione delle commissioni consiliari - Rinnovo della composizione della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia - Annullamento da parte del TAR Puglia del verbale attestante la nuova composizione - Difetto assoluto di giurisdizione e violazione della potestà di autorganizzazione del Consiglio regionale - Dichiarazione di non spettanza allo Stato, e per esso al TAR Puglia, del potere esercitato - Annullamento della sentenza invasiva.

Testo
È dichiarato che non spettava allo Stato, e, per esso, al TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione, ed è annullata, per l'effetto, la sentenza del TAR Puglia 21 febbraio 2019, n. 260. Da un lato, la scelta in ordine alla composizione di una commissione consiliare è diretta espressione della potestà di autorganizzazione spettante al Consiglio regionale, dall'altro essa finisce per essere assorbita tra le garanzie che assistono lo svolgimento della funzione legislativa regionale, cui le commissioni consiliari permanenti contribuiscono in modo determinante: di talché ogni sindacato esterno sulle decisioni relative alla composizione di tali commissioni è svolto in difetto assoluto di giurisdizione, determinando una lesione delle attribuzioni costituzionali previste dagli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost., come lamentato dalla Regione Puglia ricorrente. Va aggiunto che, nel caso di specie, non manca una procedura cui i consiglieri regionali possono ricorrere per prospettare l'asserita lesione delle loro prerogative. L'art. 5 del regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce, infatti, che l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale (nel quale sono necessariamente presenti anche componenti provenienti da gruppi di opposizione) ha il compito di assicurare "l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, tutelandone le prerogative".

Atti oggetto del giudizio

 21/02/2019  n. 260  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 121  co. 2

Altri parametri e norme interposte