Sentenza 76/1963 (ECLI:IT:COST:1963:76)
Massima numero 1827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
24/05/1963; Decisione del
24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 76/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO CONTRO LA REGIONE - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER DELIBERARE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - NON E' NECESSARIO. (COST., ART. 134 E STATUTO VALLE D'AOSTA ART. 44, 3x COMMA).
SENT. 76/63 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO CONTRO LA REGIONE - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER DELIBERARE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - NON E' NECESSARIO. (COST., ART. 134 E STATUTO VALLE D'AOSTA ART. 44, 3x COMMA).
Testo
La disposizione dell'art. 44, 3x comma, dello Statuto della Valle d'Aosta (identico nella sua formulazione allo art. 47, 2x comma, dello Statuto sardo), secondo la quale il Presidente della Regione "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione", non si applica quando il Consiglio dei Ministri debba deliberare sulla proposizione di un ricorso contro la Regione. La deliberazione del Governo sul promuovimento di una questione di legittimita' costituzionale o di merito nei confronti di una legge regionale, infatti, non e' materia che possa riguardare "particolarmente" la Regione, essendo, invece, rivolta ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione o dagli interessi nazionali. Conf.: sent. 12/63.
La disposizione dell'art. 44, 3x comma, dello Statuto della Valle d'Aosta (identico nella sua formulazione allo art. 47, 2x comma, dello Statuto sardo), secondo la quale il Presidente della Regione "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione", non si applica quando il Consiglio dei Ministri debba deliberare sulla proposizione di un ricorso contro la Regione. La deliberazione del Governo sul promuovimento di una questione di legittimita' costituzionale o di merito nei confronti di una legge regionale, infatti, non e' materia che possa riguardare "particolarmente" la Regione, essendo, invece, rivolta ad ottenere il rispetto o della sfera di competenza riservata allo Stato o dei principi sanciti dalla Costituzione o dagli interessi nazionali. Conf.: sent. 12/63.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte