Sentenza 76/1963 (ECLI:IT:COST:1963:76)
Massima numero 1828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/05/1963;  Decisione del  24/05/1963
Deposito del 30/05/1963; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1826  1827  1829  1830  1831


Titolo
SENT. 76/63 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGI REGIONALI - OMESSA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO - NON PRECLUDE FUTURI RICORSI CONTRO LEGGI ANALOGHE. (COST., ART. 134).

Testo
Il fatto che lo Stato non abbia sollevato eccezioni contro alcune leggi regionali non gli preclude la possibilita' di impugnare, in futuro, una legge dal contenuto identico a quelle precedentemente emanate dalla Regione e non impugnate. Il comportamento dello Stato, anche se univoco per diversi anni, non puo' offrire un sussidio ai fini dell'interpretazione delle norme costituzionali, giacche', anche se quel comportamento avesse determinato una prassi, ci si troverebbe di fronte ad una prassi contra legem, che non potrebbe essere invocata a quei fini.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte